Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23, si svolgeranno le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale in 29 comuni della provincia di Siena oltre che le elezioni europee in tutta la provincia.
I comuni dove si voterà anche per le amministrative sono: Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi (che contano oltre 15mila abitanti), Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena.
Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) esibendo oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.
Lo scrutinio delle elezioni europee inizierà al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti, quindi dalle 23 della domenica, mentre quello delle elezioni amministrative inizierà alle ore 14 di lunedì 27 maggio.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei due comuni sopra i 15mila abitanti (Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi), si voterà domenica 9 giugno, sempre dalle 7 alle 23 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.
Come si elegge il sindaco a Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1º TURNO DI VOTAZIONE il 26 giugno 2019
Al primo turno di votazione (domenica 26 maggio), l’elettore può scegliere di esprimere il proprio voto sulla scheda (di colore azzurro) in uno dei segueti modi:
• solo per un candidato a sindaco – Il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata – In questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
• per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata – Il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (cosiddetto voto disgiunto);
• solo per una lista. Il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
• solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In questo caso, il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati (anche uno solo), sia per la lista cui essi appartengono. Il voto è valido anche per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta dei voti, si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati che si terrà domenica 9 giugno. L’attribuzione dei seggi alle liste sarà effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al temine del primo o del secondo turno.
Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi le liste o i gruppi di liste che, al primo turno, non abbiano raggiunto almeno il 3% dei voti validi.
EVENTUALE 2º TURNO DI VOTAZIONE (BALLOTTAGGIO)
L’eventuale turno di ballottaggio si tiene domenica 9 giugno. L’elettore può esprimere il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco prescelto sotto il quale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
Come si elegge il sindaco nei 27 comuni sotto i 15mila abitanti
Il voto si esprime tracciando un segno sul nome del sindaco o sul simbolo dell’unica lista ad esso collegata. Non è possibile votare per un candidato sindaco e una lista ad esso non collegata (non è previsto infatti il cosiddetto voto disgiunto).
Per gli 11 comuni compresi tra 5.000 e 15.000 (Abbadia San Salvatore, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Chianciano Terme, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, San Gimignano, Sinalunga, Sovicille e Torrita di Siena), l’elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso se ne esprimano due, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Per i 16 comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia), l’elettore può esprimere una sola preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella riga sotto al simbolo della lista.
Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
All’elezione del sindaco consegue l’elezione del consiglio comunale: alla lista che appoggia il sindaco eletto vanno i 2/3 dei seggi disponibili. I restanti seggi sono distribuiti proporzionalmente tra le altre liste. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.
Come si vota per le Europee
La scheda elettorale è unica di colore fucsia. L’elettore ha un solo voto a disposizione che esprime mettendo un segno su una delle liste in competizione. Nell’ambito della stessa lista, l’elettore può esprimere fino a tre preferenze, inserendo il nome e il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui si scelgano due o tre candidati, questi devono essere di sesso diverso.
Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che abbiano ottenuto, a livello nazionale, il 4% dei voti validi. I seggi vengono assegnati alle liste proporzionalmente ai voti ottenuti nel contesto nazionale.