
“In relazione all’azione popolare in surroga al Comune di Sovicille da parte di settantaquattro concittadini, comunicata in data di ieri, per la costituzione di parte civile nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Siena sulla gara per l’individuazione di un ulteriore socio privato per la Società Aeroporto di Siena spa, il tema relativo ai danni che potrebbero essere derivati al nostro Comune ed il loro conseguente risarcimento appare al momento e nell’attuale fase preliminare non definito ancora in modo sufficiente”.
“Anche la questione relativa alla legittimità o meno degli atti della gara (che pure rappresenta un elemento della responsabilità che in astratto potrebbe essere fatta valere) è aperta. Ad oggi risulterebbe infatti introdotto davanti al TAR Lazio il ricorso proposto dalla Società che gestiva l’aeroporto al fine di vedere affermata la legittimità degli atti di gara, tant’è che – tra l’altro e per quanto a conoscenza - al momento nessuno degli altri soci pubblici o privati ha ritenuto di attivarsi proponendo domande risarcitorie”.
“Tenuto quindi anche conto delle risultanze della Commissione Affari generali del Comune di Sovicille dell’8 ottobre 2012, la Giunta municipale di Sovicille ritiene che non sussistano oggi i presupposti per attivare con ragionevole consapevolezza domande risarcitorie nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, tramite incarico legale. Appare invece corretto rinviare ad un secondo momento, quando cioè saranno stati chiariti i profili relativi alla legittimità degli atti e alla responsabilità di chi li ha posti in essere, la decisione, ove ne sussistano ovviamente i presupposti, se avanzare richiesta di risarcimento per i diritti violati del Comune e dei suoi cittadini. In questo modo il Comune di Sovicille non solo non rinuncia a costituirsi persona offesa ex art. 90 c.p.p., ma nemmeno intende rinunciare al proprio diritto di azione, eventualmente esercitabile in sede penale ex art. 74 c.p.p. con la costituzione di parte civile nel processo penale sino a che non siano compiuti gli adempimenti di cui all’art. 484 c.p.p. per l’udienza dibattimentale od in sede civile con azione di risarcimento del danno in via autonoma dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria”.